La spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione somme è già compresa nelle spese liquidate in favore del creditore

La spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione somme è già compresa nelle spese liquidate in favore del creditore
27 Gennaio 2020: La spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione somme è già compresa nelle spese liquidate in favore del creditore 27 Gennaio 2020

Nel caso in esame, un creditore agiva in giudizio nei confronti di un Istituto di credito per ottenere il rimborso della somma pagata a titolo di registrazione di un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di un procedimento di espropriazione presso terzi, che aveva promosso nei confronti del medesimo Istituto.
La domanda era stata rigettata in primo grado dal Giudice di pace di Roma, la cui decisione era stata confermata anche dal Tribunale. 
Il creditore, pertanto, aveva proposto ricorso per Cassazione. 
Dal momento che “il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondato”, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio. 
Per la Corte di Cassazione, infatti, “le censure avanzate dal ricorrente risultano in parte manifestamente infondate ed in parte inammissibili”. 
Per la Suprema Corte “è pacifico che il giudice dell’esecuzione”, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, “abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato anche delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente” (Corte di Cassazione Sezione VI Civile, Ordinanza n. 1004/2020). 
Pertanto, per la Corte sussiste un difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ‘ulteriore’ titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per il recupero dell’anzidetta spesa di registrazione, “onde tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo”. 
La Corte di Cassazione ha, quindi, confermato come il creditore ‘procedente’ deve necessariamente agire nei confronti del terzo ‘pignorato’ per ottenere il recupero delle spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione somme, azionando quale titolo esecutivo, nei limiti della capienza del credito assegnato, l’ordinanza stessa ed escludendo così che egli abbia interesse ad agire nei confronti dell’originario debitore, per ottenere un nuovo e diverso titolo esecutivo nei suoi riguardi. 

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